Finzioni del diritto medievale

Finzioni del diritto medievale

I grandi dibattiti sulla finzione dei Padri della Chiesa lasciarono un’eredità contraddittoria al Medioevo occidentale. Da un lato, trasmisero una ferma condanna di qualsiasi forma di negazione della veritas o di una natura che, diversamente dal mondo classico, era reputata divina dal pensiero cristiano; dall’altro, esaltarono la finzione come strumento d’accesso a una meta-realtà che consentiva di andare oltre i fatti concreti e cogliere il senso più vero e invisibile delle cose. Proprio quest’ultimo significato positivo di finzione venne valorizzato dalle scuole teologiche francesi del XII secolo in cui la dimensione interiore dell’uomo fu profondamente dissociata da quella esteriore perché considerata superiore e non coincidente con la sfera delle azioni. Diversamente dal mondo antico, la finzione, in questa prospettiva, non serviva a negare la realtà, quanto piuttosto a denunciare la distanza tra l’apparenza dei fatti e il loro reale significato, tra azione e intenzione. La sua funzione ultima era dunque quella di amplificare la realtà, restituendo il lato nascosto e invisibile delle cose, altrettanto vero, anzi più vero di quello tangibile. La potenza della dimensione intenzionale contagiò presto il pensiero giuridico europeo che nella seconda metà del XII secolo conobbe una delle fasi più creative della sua storia. Per inquadrare responsabilità invisibili o per vanificare responsabilità evidenti, la finzione si rivelò uno strumento vitale nell’elaborazione di nuove categorie penali che a partire dal Basso Medioevo entrarono a far parte stabilmente del diritto moderno e contemporaneo.
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