Codice civile e di procedura civile e leggi complementari. Febbraio 2021

Codice civile e di procedura civile e leggi complementari. Febbraio 2021

Il codice contiene gli articolati dei Codici civile e di procedura civile oltre ad un'accurata selezione di leggi complementari. La pubblicazione si completa con un indice cronologico e da un dettagliato indice analitico ed alfabetico. Utile per affrontare esami e concorsi e in udienza per il professionista e per il magistrato. Le novità che caratterizzano questa edizione riguardano ancora una volta l'emergenza COVID-19. Si segnalano le nuove voci delle leggi complementari, Termini Processuali 4 e Termini Processuali 5. La prima, in particolare, reca l'art. 221 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, la seconda, invece, contiene le disposizioni di cui all'art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla l.18 dicembre 2020, n. 176. Le norme in questione - è opportuno segnalare - non si limitano a differire termini processuali scaduti o in scadenza ma disciplinano lo svolgimento del processo a causa della emergenza in corso. Un'altra nuova voce è stata inserita (Sequestro europeo 1), con il d. lgs. 26 ottobre 2020, n. 152 per l'adeguamento della nostra legislazione a quella delle Comunità Europee di una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile. Per effetto del d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, non solo sono stati modificati gli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 c c. ma è stato radicalmente modificato il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Crisi d'impresa 1, ancora non entrato in vigore. L'art. 3, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con mod. dalla l. 27 novembre 2020, n. 159 ha modificato gli articoli 180, 182-bis e 183-ter del R.d. 16 marzo 1942, n.267 (Fallimento 1). L'art. 4-ter, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 ha modificato gli articoli. 6, 7, 8, 9, 12, 12-bis, 13, 14-decies della legge 27 gennaio 2012, n. 3 [Fallimento 2], introducendo, altresì gli articoli 7-bis e 14-quaterdecies. L'art. 31-ter del medesimo decreto ha prorogato di altri sei mesi l'entrata in vigore del titolo VIII-bis del libro IV del c.p.c. e il titolo V-bis delle Disposizioni per l'attuazione del cpc relativi all'azione di classe. La Corte costituzionale, da parte sua, infine ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in parte dell'art. 702-ter, comma 2, c.p.c. (C. cost. 26 novembre 2020, n. 253) e dell'art. 4, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Lavoro 2) (C. cost. 16 luglio 2020, n. 150).
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