La «ragionevole durata» delle indagini

La «ragionevole durata» delle indagini

La trama normativa che fissa limiti cronologici per lo svolgimento delle indagini preliminari, nelle linee di fondo, tuttora risponde all'originario disegno. Nell'assetto che è venuto alla luce, a giocare un ruolo significativo è il principio della ragionevole durata. Non può negarsi un nesso tra tale direttiva costituzionale e i termini posti alla ricerca delle fonti di prova; tuttavia, l'incidenza e il peso di questo legame dipendono dal modo d'intendere l'art. 111 Cost. In quest'ottica, ad offrire le coordinate di riferimento deve essere il fine di tutela della persona, valore che - nel rappresentare il fulcro del "giusto processo" - ispira anche la garanzia della ragionevole durata: un argine, dunque, alla forza pervasiva dell'art. 112 Cost. E secondo tale chiave di lettura che deve essere esaminata, nelle diverse articolazioni, la disciplina volta a circoscrivere entro un rigido lasso temporale le indagini preliminari. In tal senso, l'iscrizione della notitia criminis e i meccanismi di verifica giurisdizionale appaiono i cardini di un impianto normativo che - non immune da vizi congeniti - è spesso tradito a causa di esegesi riduttive. Il pericolo di analoghe tendenze si registra sul versante dei molteplici canali integrativi che servono a bilanciare la previsione di indagini preliminari a "tempo": qui l'obiettivo deve essere la salvaguardia dei delicati equilibri tra gli interessi antagonisti.
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